Ci sono svariate motivazioni che portano un soggetto oppure il titolare di una ditta a non riuscire più a pagare i propri debiti.
Particolarmente potrete sapere minuziosamente cosa accade quando si ha un “protesto” per via di un “assegno” scoperto, oppure per non aver effettuato il pagamento di una “cambiale”.
Una delle difficoltà più comune è accedere ai normali servizi delle banche, come l’apertura di un contro corrente. Per questo esistono società specializzate che specializzate nell’apertura di un conto corrente per aziende protestate.
Cos’è esattamente un “protesto”
Si tratta di quell’atto che rende ufficiale la mancanza di un “pagamento” inerente un “assegno” oppure una cambiale.
La persona che avrebbe dovuto ricevere il versamento contatta un pubblico “ufficiale” che assume quindi il ruolo di “ufficiale levatore”.
Quest’ultimo chiede al debitore di pagare la somma dovuta. Se tale “pagamento” non avviene nell’arco di una decina di giorni, la persona incaricata si occuperà di rivolgersi alla “Camera” di commercio che a sua volta iscriverà la persona col debito nel registro “informatico” dei “protestanti”.
Questo procedimento è fondamentale per il creditore, in quanto consente per evitare la “prescrizione” e per attivarsi concretamente nei confronti del “debitore” che può essere un soggetto oppure un’azienda, in modo tale da cercare di ottenere ciò che gli spetta.
Tuttavia bisogna tener presente che tale operazione fa innescare tutta una serie di conseguenze da parte di terzi, come per esempio gli istituti bancari.
In che modo si può togliere il protesto
Nel momento in cui il “creditore” ha un “assegno” scoperto tra le mani oppure non gli è stato corrisposto il pagamento inerente una “cambiale”, deve fare la richiesta del “protesto” come primo passo, proprio per evitare (come è stato detto poc’anzi) che possa andare in “prescrizione”.
Quest’ultima si attiva dopo un determinato lasso di tempo da quando è stato emesso l'”assegno” oppure la “cambiale”, annullando conseguentemente il debito.
Dunque per evitare ciò, bisogna fare le seguenti richieste:
per quanto concerne l'”assegno” le tempistiche sono di “8” giorni se “l’assegno” si può pagare nello stesso luogo in cui è avvenuta l’emissione.
Altrimenti c’è tempo un paio di settimane se si dovesse pagare in un “Comune” differente.
Invece per la “cambiale” la prescrizione si concretizza dopo ben “3” anni dalla data di scadenza della “cambiale”.
Quali sono gli esiti derivanti da un “protesto”
Le conseguenze possono essere sia a livello civile che “amministrativo”, ma non riguarda soltanto l’ambito “penale”.
Il pagamento mancato fa realizzare gli effetti riguardanti l'”inadempimento”, ovvero il “pignoramento” dei beni materiali del “protestato”.
L’opportunità da parte del “creditore” di riuscire a recuperare ciò che non gli è stato corrisposto dipende molto dalle possibilità patrimoniali della persona o dell’impresa soggetta al “protesto”, visto che si possono pignorare tutti gli averi in suo possesso.
Dal punto di vista “amministrativo” si può pure chiedere una multa che si attua quando, dopo “60” giorni il debitore non ha ancora provveduto ad attuare il “pagamento”. La mancanza di questo può portare alla reclusione.
Un altro aspetto importante da tener presente è che, in presenza di “protesti” in atto, provoca enormi difficoltà quando si richiede un “finanziamento”. In più non si potranno utilizzare “assegni” per “6” mesi.
Questa disposizione però si può annullare se il “debitore” riesce a pagare durante la tempistica offerta in questi casi.
Questa risulta essere sempre la soluzione preferibile, proprio per evitare problematiche più gravi.