L’attività del consulente finanziario

L’attività di consulenza finanziaria può essere svolta o da intermediari professionali o da consulenti non intermediari, per i quali vigono le norme del codice civile in tema di obbligazioni, di contratto in generale, di contratto d’appalto.

Per chi esercita l’attività di intermediario professionale vale, invece, l’art. 21 del Testo Unico per i servizi d’investimento che il legislatore ha esteso anche alla consulenza finanziaria.

E’ previsto che l’intermediario professionale deve:

  1. mantenere costantemente l’osservanza di diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporto con il cliente;
  2. procurarsi tutte le informazioni inerenti il cliente, necessarie per lo svolgimento dell’attività;
  3. evitare che si configurino delle situazioni di conflitto di interesse con il cliente;
  4. assicurare lo svolgimento efficiente dei servizi;
  5. salvaguardare i diritti del cliente sui beni affidati.

Innanzitutto, vi sono due regole generali che sottendono all’attività del consulente, la prima secondo la quale gli intermediari devono essere al corrente, prima di ogni attività, della situazione finanziaria del cliente e della sua esperienza ad investire.

In secondo luogo, il consulente deve sempre agire in corrispondenza delle specifiche esigenze del cliente.

L’intermediario che esercita attività di consulenza viene equiparata dalla Consob a chi gestisce un portafoglio d’investimento, applicando agli stessi il D.Lgs n. 58/1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Oltre alla disposizione dell’art. 21 del T.U.F. citato, è necessario riferirsi anche ad un Regolamento della Consob, il n. 58/1998, che prevede ulteriori norme comportamentali per il consulente finanziario, secondo il quale colui che offre consulenza finanziaria, non deve recare danno ad un investitore per agevolarne un altro, deve eseguire con celerità le disposizioni impartite dal cliente e deve sempre rispettare le regole del mercato in cui agisce.

Prestito d’onore e lavori socialmente utili

Il Decreto interministeriale del 21 maggio 1998 introduce una serie di misure per favorire la ricollocazione lavorativa di coloro i quali sono impegnati nei lavori socialmente utili.
In particolare, viene regolamentato l’accesso degli LSU alle agevolazioni previste dal Prestito d’Onore attraverso un percorso ad hoc.

L’obiettivo è quello di selezionare soggetti e idee in grado di avere una buona riuscita al fine di promuovere lo sviluppo dell’autoimpiego.

Il compito di raccogliere, valutare, selezionare e agevolare le proposte di lavoro autonomo presentate è stato affidato a Sviluppo Italia.

Beneficiari

Requisito necessario, indicato dalla legge 608/96, è l’esistenza dello stato di disoccupazione o inoccupazione almeno nei sei mesi anteriori alla data di presentazione della domanda.

Cosa viene finanziato

Possono essere realizzate iniziative di lavoro autonomo in qualsiasi settore con investimento non superiore a 50 milioni più 10 per le spese di gestione, finanziato al 100% (di cui 60% a fondo perduto e 40% con prestito agevolato).

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