A disciplinare quanti migranti è possibile accogliere sul territorio italiano per fini lavorativi, sono i c.d. decreti flussi, emanati di volta in volta dal presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto di informazioni concernenti lo stato dell’occupazione e il numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati riguardanti l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata.
Per rispondere alla necessità di regolare le modalità di ingresso degli extracomunitari a fini lavorativi, sono previsti diversi tipi di permesso di soggiorno, rilasciati entro i limiti delle quote fissate dal decreto flusso vigente.
Il decreto può prevedere anche delle quote preferenziali a favore dei cittadini di Paesi con i quali sono stati conclusi accordi specifici in materia, e garantisce il diritto di precedenza agli stranieri che nel proprio Stato d’origine partecipano alle attività di istruzione e formazione istituite nell’ambito di specifici programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La precedenza è concessa anche alle risorse umane altamente qualificate ed ai ricercatori universitari, e per questi ultimi è necessaria la stipula di un’apposita convenzione di accoglienza tra il ricercatore e l’istituto di ricerca (iscritto in elenco riconosciuto dal Ministero dell’Università) che si impegna ad accogliere il ricercatore.
Il permesso rilasciato in questo caso ha la durata dell’attività di ricerca.
I diversi tipi di permesso di soggiorno
- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: in questo caso il lavoratore entra in Italia con un nulla osta rilasciato dal datore di lavoro e stipula un apposito contratto di soggiorno. Tale contratto, stipulato fra il datore di lavoro e il cittadino extracomunitario o apolide contiene le garanzie da parte del datore di lavoro ad un alloggio e del pagamento delle spese di rientro per lo straniero nello Stato di provenienza. La durata del permesso è pari alla durata dell’offerta lavorativa. La perdita del lavoro non comporta la revoca del permesso ma consente al lavoratore di essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso;
- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale: questo tipo di permesso è legato alle attività lavorative di carattere stagionale, prevalentemente riguardanti il turismo e l’agricoltura. Ha una durata massima di 9 mesi, senza possibilità di proroga/rinnovo entro il termine stabilito ma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- Permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale: è rilasciato al lavoratore che dimostri di aver prestato lavoro stagionale per almeno due anni di seguito;
- Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: lo straniero che intende esercitare in Italia un lavoro autonomo di natura non occasionale necessita di questo tipo di permesso. In primis occorre verificare che non si tratti di un lavoro riservato per legge ai cittadini italiani o comunitari e che non vi siano altri motivi ostativi all’esercizio della professione individuata. Occorre poi la verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività in questione (attestazioni, iscrizione ad albi, licenze ecc.). Il lavoratore deve dimostrare di avere un reddito e un’idonea sistemazione abitativa.